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Furto nonostante la vigilanza, nessun risarcimento: manca il nesso causale

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  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 3 min

In caso di furto nonostante la vigilanza, il creditore non ha automaticamente diritto al risarcimento. La Corte di Cassazione ha confermato che, per ottenere il rimborso dei danni, è necessario dimostrare il nesso causale tra la mancata prestazione di vigilanza e il danno subito, come nel caso di un furto avvenuto in uno stabilimento industriale (Corte di Cassazione, III civile, 4 settembre 2024, n. 23706).

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La vicenda giudiziaria

Viene citato a giudizio l’Istituto di vigilanza privata per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un furto nonostante la vigilanza presso uno stabilimento industriale.

Il Tribunale di Pisa accoglie la domanda principale e quella di garanzia svolta dall’Istituto di vigilanza nei confronti della propria assicurazione. La Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato integralmente la domanda principale, con assorbimento di quella di garanzia.

La titolare dello stabilimento derubato ricorre in Cassazione che rigetta.

Ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., mentre spetta al debitore dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligazione contrattuale, essendo sufficiente al creditore allegare l’inadempimento stesso, spetta in ogni caso al creditore dimostrare il nesso di causa materiale tra l’inadempimento colposo del debitore e l’evento dannoso che si assume da questo derivante.

Le argomentazioni della società danneggiata riguardano la diversa questione dell’onere della prova dell’inadempimento non imputabile, che è questione ben diversa da quella rilevante nel caso di specie, che ha ad oggetto la sussistenza del nesso di causa tra la condotta di colposo inadempimento di vigilanza del debitore e l’evento dannoso di cui il creditore ha chiesto il risarcimento.

Furto nonostante la vigilanza: il contratto e il nesso causale

Secondo la società ricorrente, la Corte di Firenze non avrebbe correttamente interpretato le previsioni del contratto di vigilanza, affermando, con riguardo ai sopralluoghi che avrebbero dovuto essere effettuati giornalmente presso lo stabilimento (di cui uno tra le ore 20.00 e le ore 23.00 ed altri due tra le ore 23.00 e le ore 6.00), che “I due giri si dovevano svolgere ad una certa distanza temporale l’uno dall’altro”.Essa sostiene che “la corretta modalità di adempimento dell’obbligazione” sarebbe stata “la continua variazione dell’orario esatto in cui eseguire i due giri di ronda, sia pure all’interno del tempo concordato tra le 23.00 e le 6.00”, con la conseguenza che “il riferimento alle due ore di tempo minimo tra l’uno e l’altro giro”, presupposto dalla corte territoriale, non avrebbe fondamento. Sostiene, inoltre, che il corretto adempimento della prestazione avrebbe impedito il furto, in quanto avrebbe consentito, con elevata probabilità, all’agente della società di vigilanza di cogliere sul fatto i ladri.

La vigilanza non avrebbe potuto impedire il furto

La Corte d’appello, sul presupposto che la società di vigilanza era tenuta, in base al contratto stipulato, ad effettuare due sopralluoghi presso lo stabilimento , nel periodo tra le ore 23.00 e le ore 6.00 (oltre ad uno tra le ore 20.00 e le ore 23.00), e considerato che il furto era avvenuto in un tempo stimato di poco più di due ore, ma di cui si ignorava la esatta collocazione temporale, ha ritenuto non provata la circostanza di fatto che l’esecuzione dei sopralluoghi omessi, da parte della società di vigilanza, avrebbe impedito il furto stesso.Ciò per due ragioni: a) in primo luogo, perché non vi era prova che uno dei sopralluoghi previsti sarebbe avvenuto proprio in concomitanza con il furto; b) inoltre, perché non vi era prova che il sopralluogo (anche se avvenuto in concomitanza con il furto), per le modalità in cui esso doveva essere effettuato, avrebbe consentito agli agenti della società di vigilanza di rilevare la presenza dei ladri.

Furto nonostante la vigilanza: non sussiste alcuna violazione dei canoni di interpretazione del contratto

Tale ragionamento è corretto e quanto censurato dalla società danneggiata, pertanto, riguarda la contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile.

Anche per quanto riguarda la collocazione temporale dell’esecuzione dei sopralluoghi, la motivazione della decisione impugnata è logica e coerente e non sussiste alcuna violazione dei canoni di interpretazione del contratto come sostenuto dalla danneggiata, non essendo affatto rilevante la lettura di tale contratto in uno dei due sensi alternativi da quest’ultima indicati.

Dovendo essere svolti esclusivamente due sopralluoghi, tra le ore 23.00 e le ore 6.00, ed essendo stato effettuato il sopralluogo precedente alle ore 20.30, a qualunque ora fossero stati effettuati tali sopralluoghi, in nessun caso sarebbe stato possibile evitare che vi fossero almeno due ore “libere”, nel corso della notte, durante le quali il furto avrebbe potuto avvenire.

In ogni caso è, pertanto, corretta l’affermazione della mancanza della prova che l’effettuazione dei sopralluoghi sarebbe certamente avvenuta in un momento coincidente con quello del furto.

Il ricorso è rigettato.


 
 
 

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